EPEE ha pubblicato una proposta interpretativa sull’applicazione delle esenzioni legate ai requisiti di sicurezza previste dal regolamento europeo F-gas 2024/573. Come riporta Refindustry, l’obiettivo è favorire un’applicazione uniforme e praticabile da parte della Commissione europea e delle autorità nazionali competenti.
Il regolamento introduce divieti più severi per numerose categorie di prodotti, abbassando le soglie di GWP consentite per i refrigeranti. Allo stesso tempo prevede esenzioni quando l’utilizzo di determinate tecnologie è richiesto per rispettare specifici requisiti di sicurezza nel luogo di installazione.
Secondo EPEE, la prima esenzione rilevante può essere applicata dal 1° gennaio 2025 alle apparecchiature di refrigerazione autonome. L’associazione precisa che l’esenzione può essere utilizzata quando i requisiti di sicurezza del sito non consentono l’impiego di sistemi che utilizzano gas fluorurati o le relative alternative.
Per le apparecchiature RACHP, l’esenzione si applica ai divieti 4, 5(c), 7(b e d), 8(b ed e) e 9(b ed f) dell’Allegato IV del regolamento, laddove essa sia espressamente prevista.
Il documento sottolinea che non si tratta di un’esenzione generale per una categoria di prodotti, bensì di una valutazione caso per caso che tiene conto della combinazione tra apparecchiatura, refrigerante e sito di installazione. Altre fasi del ciclo di vita, come il trasporto o la gestione a fine vita, non possono essere utilizzate come motivazione per ottenere l’esenzione.
EPEE precisa inoltre che non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva da parte delle autorità. Tuttavia, le apparecchiature immesse sul mercato facendo ricorso a questa deroga dovranno riportare un’etichetta con la dicitura: “Vietato l’utilizzo salvo nei casi in cui sia richiesto dai requisiti di sicurezza applicabili nel luogo di esercizio”.
Il documento attribuisce responsabilità precise ai diversi attori della filiera. I produttori devono immettere sul mercato prodotti sicuri e definire nei manuali le limitazioni di installazione; gli installatori devono attenersi alle istruzioni del costruttore e contribuire alla documentazione che giustifica l’esenzione; gli operatori devono conservare le prove documentali a disposizione delle autorità per almeno cinque anni.


